Regolamento


0. Scopo ed organizzazione


Il LED (Laboratori Esercitazioni Didattiche) è la struttura che riunisce i laboratori sperimentali e informatici del Dipartimento di Elettronica aventi come obiettivo primario il supporto ai corsi istituzionali ad esso afferenti. Qualunque altra attività svolta nell'ambito di tali laboratori è oggetto di accordi specifici e comunque subordinata agli impegni didattici dei corsi istituzionali.

La Commissione di Gestione sovraintende e coordina le attività del LED. Tale Commissione è formata da almeno tre Docenti e Ricercatori rappresentativi dei Gruppi afferenti al Dipartimento che utilizzano le risorse del LED. Il mandato della Commissione è quadriennale e rinnovabile. Fa parte della Commissione un Coordinatore, che ha il compito di convocare e presiedere le riunioni della Commissione, sostenere le politiche di sviluppo della struttura e rappresentarla nelle sedi ufficiali.

La Commissione di Gestione e il suo Coordinatore sono nominati dal Direttore del Dipartimento, sentito il parere del Consiglio di Dipartimento. Il Direttore del Dipartimento nomina, su indicazione della Commissione di Gestione, il Responsabile Tecnico del LED, il cui compito è quello di dare pratica attuazione alle politiche decise dalla Commissione di Gestione.

1. Accessi


Art. 1.1

L'accesso al LED è consentito, oltre che al personale del Dipartimento, solo alle persone autorizzate, comunque munite di un documento di riconoscimento (libretto universitario, tesserino magnetico). Ai fini della protezione collettiva ed individuale, tutte le persone presenti in laboratorio osservano le disposizioni e le istruzioni impartite dal Personale di laboratorio.

Art. 1.2

Nell'ambito delle ore riservate alle esercitazioni didattiche previste in orario, è consentito l'accesso agli studenti iscritti ai rispettivi corsi. Gli studenti dovranno sostare nell'atrio antistante il laboratorio ed attendere l'arrivo del Docente per accedere al laboratorio. All'interno del laboratorio è consentito operare solamente nella postazione di lavoro assegnata.

Art. 1.3

I visitatori possono accedere ai laboratori solo se accompagnati da Personale autorizzato.

Art. 1.4

L'accesso al LED può essere temporaneamente sospeso per esigenze tecniche di servizio. Per quanto possibile, delle chiusure verrà dato preavviso ai Docenti interessati.

2. Norme di comportamento per gli studenti


Art. 2.1

Nei locali afferenti al LED è vietato:
  • fumare;
  • introdurre o consumare cibi e bevande;
  • introdurre strumenti, materiali, attrezzature elettroniche di qualunque tipo, non appartenenti al laboratorio, senza il permesso del Docente e comunque sentito il parere del Responsabile Tecnico del LED;
  • spostare materiale, attrezzature, arredi da un banco all'altro o tra le varie sale.

Art. 2.2

All'inizio dell'esercitazione gli studenti devono controllare la dotazione dei banchi segnalando subito eventuali carenze di attrezzature al Docente o al Personale del laboratorio. Si devono segnalare subito anche eventuali guasti o anomalie degli strumenti.

Art. 2.3

E' vietato spostare strumentazione o materiale di qualunque tipo da un banco all'altro. La poltroncina, secondo la normativa, è ad uso dell'operatore del video-terminale in dotazione a ciascun tavolo; è vietato spostarla ad altre postazioni.

Art. 2.4

Alla fine dell'esercitazione deve essere ripristinata la dotazione dei banchi riportandola alle condizioni iniziali, per consentire l'uso del laboratorio agli utenti successivi. Questo include il ricollocare eventuali componenti prelevati dal magazzino nella posizione corretta, consegnando al Personale di laboratorio i componenti danneggiati. Gli sgabelli e le poltroncine da video-terminale devono essere riposti in ordine sotto i tavoli.

Art. 2.5

Considerato l'elevato numero di persone presenti in laboratorio, durante le esercitazioni si raccomanda di comportarsi in modo da non recare disturbo.

Art. 2.6

Le borse e gli indumenti vanno disposti sui ripiani delle alzate del tavolo o sotto il tavolo, in modo da non intralciare la libera circolazione nei locali del laboratorio, dei relativi accessi e comunque in modo da mantenere libere le vie di fuga.

3. Uso dei PC


Art. 3.1

Il LED non è un laboratorio informatico di base. L'accesso ai PC è limitato a quanto necessario per i corsi a carattere sperimentale gestiti dal Dipartimento di Elettronica. I calcolatori devono essere utilizzati esclusivamente per la didattica; non è consentito il loro utilizzo per scopi differenti. E' altresì vietato agli studenti l'utilizzo dei calcolatori durante esercitazioni che non ne prevedano l'uso.

Art. 3.2

I dati sul disco rigido vengono periodicamente cancellati, con ripristino della configurazione standard dei calcolatori.

Art. 3.3

La stampante in rete presente in laboratorio è una risorsa condivisa da più utenti, e pertanto va utilizzata solo in caso di reale necessità, in modo limitato, e comunque esclusivamente per scopi attinenti l'attività del laboratorio. Ogni altro uso verrà considerato violazione del presente regolamento.

Art. 3.4

Qualsiasi modifica all'hardware o ai collegamenti dei calcolatori deve essere autorizzata dal Responsabile Tecnico del LED. L'installazione di software particolari deve essere autorizzata dal Responsabile Tecnico del LED.

Art. 3.5

Qualsiasi azione di pirateria informatica, oltre alle sanzioni disciplinari previste dall'Ateneo, comporta la sospensione da tutte le attività di laboratorio per un periodo di tempo deciso dalla Commissione di Gestione del LED.

4. Gestione degli orari


Art. 4.1

All'inizio di ogni periodo didattico, con sufficiente anticipo rispetto all'inizio delle lezioni, viene inviata a tutti i Docenti una mail per la richiesta di utilizzazione del LED. Il modulo di richiesta, compilato esclusivamente in formato elettronico, prevede di indicare le ore ed i giorni che si intendono prenotare per le esercitazioni; è altresì richiesto di specificare un orario alternativo per consentire di risolvere eventuali sovrapposizioni.

Art. 4.2

Sulla base dei moduli pervenuti, il Responsabile Tecnico del LED compila l'orario del periodo didattico relativo. Eventuali problemi di sovrapposizione d'orario verranno analizzati e risolti in accordo con i singoli Docenti. Nella allocazione degli spazi dotati di attrezzature o di connotazione specifica verranno privilegiati i corsi che fanno un uso diretto e specifico di tali risorse. In particolare, nella predisposizione degli orari del LED 3 verranno considerate prioritarie le esigenze dei corsi afferenti ai gruppi di Microelettronica; per il LED 5 verranno considerate prioritarie le esigenze dei corsi afferenti ai gruppi di Elettromagnetismo Applicato.

Art. 4.3

L'orario di ogni periodo didattico viene pubblicato sul sito web del laboratorio in tempo utile per l'inizio delle lezioni.

Art. 4.4

Le esercitazioni dei corsi di Teledidattica, che di norma si svolgono il sabato, non avendo carattere di continuità, andranno concordate di volta in volta con il Responsabile Tecnico del LED.

5. Recuperi delle esercitazioni


Art. 5.1

Gli studenti, su indicazione dei Docenti, possono recuperare (completare, rifare) le esercitazioni svolte in laboratorio. I componenti e il materiale hardware e software necessario allo svolgimento dell'esercitazione di recupero saranno forniti dal Personale del laboratorio. Per accedere al laboratorio è richiesta la compilazione di un foglio presenze, presso l'ufficio dei Tecnici, ed il deposito di un documento di riconoscimento valido (tessera magnetica o libretto universitario).

Art. 5.2

Durante i recuperi non è prevista assistenza didattica da parte del personale Docente. I Tecnici del laboratorio assicurano solo la fruibilità delle attrezzature.

6. Tesi e tesine


Art. 6.1

Lo svolgimento di tesi e tesine presso il LED deve essere approvato dalla Commissione di Gestione del laboratorio. L'elenco delle tesi e tesine svolte e in corso di svolgimento è sempre disponibile sulla pagina web del laboratorio.

Art. 6.2

L'accesso al laboratorio di tesisti e tesinisti è subordinato alla disponibilità di postazioni di lavoro libere. Il Personale del laboratorio ha solo il compito di fornire il supporto tecnico nello svolgimento dei lavori di tesi; per le scelte progettuali è necessario che i tesisti facciano riferimento al proprio Relatore.

Art. 6.3

Ogni manufatto realizzato nell'ambito di una tesi o tesina e realizzato con materiale del LED rimane di proprietà del LED. Ogni prodotto software realizzato nell'ambito di una tesi o tesina viene conservato in copia, su adatto supporto, a disposizione del LED per ulteriori future applicazioni.

7. Compiti dei Docenti/coadiutori alle esercitazioni


Art. 7.1

All'inizio del periodo didattico i coadiutori devono preparare il materiale che servirà per lo svolgimento delle esercitazioni relative al corso al quale sono stati assegnati. Alla fine del periodo didattico i coadiutori provvedono a recuperare il materiale ancora riutilizzabile e a scartare il materiale danneggiato, segnalandolo al Personale del laboratorio.

Art. 7.2

I coadiutori devono controllare, all'inizio di ogni esercitazione, l'integrità della dotazione di ciascun tavolo, ripristinandola alla fine di ogni esercitazione. I coadiutori devono segnalare tempestivamente al Personale del laboratorio qualsiasi anomalia riguardante la strumentazione o la dotazione dei tavoli.

8. Acquisto del materiale di consumo


Art. 8.1

I Tecnici provvedono all'acquisto del materiale di consumo di uso generale, in modo da avere sempre costituita una scorta sufficiente per le normali esercitazioni.

Art. 8.2

I materiali specifici per lo svolgimento delle esercitazioni, delle tesi e delle tesine non disponibili in LED devono essere forniti dai rispettivi Docenti/Relatori, ovvero ne deve essere richiesto l'acquisto con un congruo anticipo rispetto al periodo del loro utilizzo. In caso di materiali particolarmente onerosi è richiesto a ciascun Docente di indicare i fondi su cui far gravare l'acquisto.

Art. 8.3

E' data facoltà, in via del tutto eccezionale e previa autorizzazione da parte del Responsabile Tecnico del LED, ai singoli studenti di procurarsi materiali e componenti di tipo particolare non già presenti in laboratorio. I componenti e i materiali acquistati autonomamente dagli studenti non danno diritto a nessun rimborso neanche presentando scontrino fiscale o fattura. Tali materiali, alla fine della loro utilizzazione, rimarranno di proprietà dell'acquirente.

9. Prestiti


Art. 9.1

E' possibile, fatte salve le esigenze didattiche, avere in prestito materiale ed attrezzature del LED. Non possono comunque essere presi in prestito i manuali degli strumenti.

Art. 9.2

I prestiti vengono concessi ai Docenti e al Personale del Politecnico o di Enti esterni, comunque sotto la responsabilità di personale strutturato del Dipartimento. Non sono concessi prestiti agli studenti.

Art. 9.3

I prestiti possono essere interni od esterni; quelli interni presuppongono l'uscita del materiale dal laboratorio, ma sempre nell'ambito del Politecnico. Quelli esterni presuppongono l'uscita del materiale al di fuori del Politecnico. Per la seconda tipologia di prestito è necessario compilare l'apposita modulistica scaricabile dal sito del Dipartimento.

Art. 9.4

Ogni prestito viene registrato su un quaderno conservato in laboratorio, indicando il tipo di materiale, il numero di inventario, il luogo di destinazione del materiale, il depositario responsabile, la data di inizio e di fine del prestito, con firma del richiedente.

Art. 9.5

I Tecnici del LED concordano il periodo di tempo per il quale è concesso il prestito. Alla scadenza del periodo di prestito, il Responsabile Tecnico del LED è autorizzato a richiedere la restituzione immediata del materiale.

Art. 9.6

E' vietato prelevare materiale di qualunque tipo o strumentazione durante l'assenza del Personale del laboratorio.

Art. 9.7

La strumentazione data in prestito viene accettata dal ricevente come funzionante, salvo casi particolari da annotare nel registro dei prestiti. Eventuali malfunzionamenti successivi saranno attribuiti all'utente. La restituzione di materiale danneggiato può precludere la concessione di ulteriori prestiti e, a giudizio della Commissione di Gestione del LED, potrà comportare l'addebito della riparazione.

10. Provvedimenti sanzionatori


Art. 10.1

Gli studenti che non si attengono al presente regolamento saranno segnalati, dal personale Tecnico e/o dai coadiutori alle esercitazioni, al Docente che, a seconda della gravità della trasgressione prenderà i provvedimenti che riterrà opportuni.

Art. 10.2

Si raccomanda ai Docenti di attenersi agli articoli del presente Regolamento che li riguardano. La Commissione di Gestione valuterà eventuali comportamenti scorretti, applicando i provvedimenti che riterrà opportuni.


Il presente regolamento è stato approvato dal Consiglio di Dipartimento in data 26 Novembre 2008